Back to top

Territorio

Territorio

Il territorio, inteso come spazio fisico nel quale esercitare il potere di governo, o la “sovranità”, è - insieme al popolo e alla “sovranità” stessa - uno degli elementi costitutivi dello Stato in senso moderno

Territorio

Territorio

Presentazione

Il territorio, inteso come spazio fisico nel quale esercitare il potere di governo, o la “sovranità”, è - insieme al popolo e alla “sovranità” stessa - uno degli elementi costitutivi dello Stato in senso moderno. Gli ordinamenti costituzionali contemporanei, in continuità con i sistemi della tradizione storica (per l’Italia, l’ordinamento del Regno di Sardegna, esteso a tutti gli altri territori dopo l’unificazione), tendono, salvo alcune eccezioni, a suddividere ed articolare l’esercizio del potere statale tra diversi livelli di governo: tali “livelli” corrispondono a - ossia esercitano i loro poteri su - porzioni determinate del territorio dello Stato.
Sempre in termini generali, la distribuzione territoriale del potere può avvenire in base a due principali modelli, che corrispondono a diversi "tipi di Stato”: il modello dello Stato “federale” (nel quale il potere è ripartito tra la Federazione ed i singoli Stati che ne fanno parte: per esempio, gli Stati Uniti, la Germania, la Svizzera) e quello dello Stato “regionale” (nel quale il potere è ripartito tra lo Stato e le Regioni: per esempio, la Spagna).
La Costituzione italiana, all’art. 5, afferma che «la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali» e «adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento»; all’art. 114, che «la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» e che «i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione». La Carta costituzionale configura quindi l’Italia come uno Stato “regionale”, in cui i poteri pubblici sono esercitati, oltre che dallo Stato (inteso come uno degli elementi costitutivi della Repubblica), dalle Regioni e dagli enti territoriali minori, altresì detti enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane).

Le Regioni

In base alla nostra Costituzione (artt. 114, 116 e 123 in particolare) le Regioni sono gli enti territoriali della Repubblica – e quindi il “livello di governo” – più importanti, dal punto di vista dell’estensione territoriale e, soprattutto, dell’autonomia e dei poteri ad esse attribuiti. Solo le Regioni, infatti (e non gli altri enti territoriali elencati dall’art. 114), dispongono di un’autonomia statutaria piena garantita dalla Costituzione: cioè del potere di darsi uno statuto che, “in armonia con la Costituzione”, ne regola “la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” (art. 123 Cost.). Solo alle Regioni, inoltre, è attribuita la potestà legislativa – cioè il potere di approvare leggi –, insieme allo Stato (art. 117).
Nel nostro ordinamento costituzionale vi sono in tutto venti Regioni: cinque di queste (il Friuli- Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino- Alto Adige e la Valle d’Aosta) sono Regioni “a statuto speciale”, approvato dallo Stato con legge costituzionale e contenente “forme e condizioni particolari di autonomia” (art. 116 primo comma); le altre quindici sono Regioni “a statuto ordinario”, approvato dalle Regioni stesse con un procedimento più complesso rispetto a quello delle altre leggi regionali (art. 123 secondo e terzo comma). E’ poi previsto (dal 2001) che anche le Regioni ordinarie possano ottenere dallo Stato – su loro richiesta – delle “forme e condizioni particolari di autonomia” (differenziandosi così le une dalle altre), ma solo in alcune specifiche materie (art. 116 terzo comma).
La Costituzione italiana attribuisce alle Regioni i seguenti poteri: il potere statutario (già ricordato); la potestà legislativa, da esercitarsi in materie specifiche e – a seconda delle materie – in via “esclusiva” dalle Regioni stesse oppure in via “concorrente” con lo Stato (art. 117, in particolare terzo e quarto comma); il potere regolamentare, consistente nell’adozione di atti normativi secondari, subordinati alla legge (dello Stato o delle Regioni stesse: art. 117 sesto comma); la potestà amministrativa, cioè il potere di emanare provvedimenti di esecuzione e di attuazione della legge, statale o regionale (art. 118). Alle Regioni è inoltre riconosciuta l’autonomia finanziaria – salva la necessità di rispettare i vincoli di bilancio imposti dall’Unione Europea (art. 119) – e l’iniziativa legislativa a livello nazionale davanti alle Camere (art. 121 secondo comma).
Dal punto di vista dell’organizzazione interna, gli organi principali delle Regioni sono il Consiglio regionale (titolare del potere legislativo e dell’iniziativa davanti alle Camere), la Giunta (titolare del potere esecutivo) ed il Presidente della Giunta (organo che rappresenta la Regione all’esterno e dirige la politica della Giunta: art. 121 Cost.). In base all’art. 122 della Costituzione, ogni Regione può scegliere – nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato – il sistema di elezione del Presidente della Giunta e la propria conseguente forma di governo (anche se lo stesso art. 122 prevede come “opzione preferenziale” l’elezione diretta da parte dei cittadini).

Gli enti locali

Gli enti locali previsti dalla Costituzione italiana – che operano all’interno di ogni Regione e rappresentano quindi dei “livelli di governo” inferiori – sono, come accennato sopra, i Comuni, le Province e le Città metropolitane. In seguito ad una recente riforma, le Città metropolitane – 10 in tutto, coincidenti con il territorio delle città più grandi e dei rispettivi circondari – hanno sostituito alcune delle Province nei loro rispettivi territori (dandosi così attuazione ad una riforma costituzionale del 2001, che ha introdotto questi nuovi enti locali).
In base all’art. 114 della Costituzione, i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari – al pari delle Regioni – di autonomia statutaria, nonché di propri “poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”. L’autonomia degli enti locali è tuttavia minore di quella riconosciuta alle Regioni: le “funzioni fondamentali”, gli “organi di governo” e la “legislazione elettorale” di tali enti sono infatti stabiliti non dalla Costituzione, ma dalla legge ordinaria dello Stato (art. 117 secondo comma, lettera p), Cost.); di conseguenza, lo statuto degli enti stessi ha un contenuto “vincolato”, ed il loro potere regolamentare può esercitarsi limitatamente alla “disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” (art. 117 sesto comma).
Più specificamente, nel nostro ordinamento i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari dei seguenti poteri: il potere statutario (già ricordato); il potere regolamentare (pure già ricordato), ma non la potestà legislativa (ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano); la potestà amministrativa, che consiste nell’eseguire nel dare attuazione alla legge – dello Stato o della Regione – tramite appositi provvedimenti, e che rappresenta la principale attribuzione di questi enti. In proposito l’art. 118 della Costituzione stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite di regola ai Comuni (“salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato”, secondo i principi di “sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”) e che i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari “di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale”, in base alle rispettive competenze. Anche a questi enti locali la Costituzione riconosce poi l’autonomia finanziaria – nei limiti imposti dallo Stato in adempimento degli obblighi ad esso derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea (art. 119) – ed il potere, a questa collegato, di riscuotere tributi propri (oltre che di disporre di una quota dei tributi dello Stato relativi al loro territorio), “in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”. Tali principi sono stati introdotti di recente, con le leggi attuative del c.d. “federalismo fiscale”.
Le “funzioni fondamentali” dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sono diverse tra loro e sono stabilite, come detto sopra, dalla legge statale (attualmente d.lgs. n. 267/2000, c.d. “testo unico sugli enti locali”, e l. n. 56/2014).
Dal punto di vista, infine, dell’organizzazione interna (anch’essa disciplinata dal testo unico sugli enti locali e dalla l. n. 56/2014), gli organi principali dei Comuni sono il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco; delle Province, l’Assemblea dei Sindaci, il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia; delle Città metropolitane, la Conferenza metropolitana, il Consiglio metropolitano ed il Sindaco metropolitano (che è di diritto il Sindaco della Città capoluogo). Nei Comuni il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini (con un’elezione a turno unico o a doppio turno a seconda della popolazione degli stessi), insieme ai Consiglieri comunali, mentre in base a una recente riforma gli organi delle Province e delle Città metropolitane non sono più eletti direttamente dai cittadini, ma dagli organi dei Comuni che ne fanno parte (elezione c.d. “di secondo grado”).

Torna su

I progetti formativi di civile

Civile realizza iniziative con le scuole sui temi della Costituzione italiana:
libertà, uguaglianza, democrazia, diritti e doveri.

Attraverso la lettura di libri e la visione di film gli studenti sono accompagnati alla scoperta delle parole fondamentali del testo costituzionale.

Contattaci per informazioni e suggerimenti.

info@progettocivile.eu
+39 011.670.3230
Back to top