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Europa e mondo

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Attraverso una serie di apposite disposizioni, la Costituzione mira a rendere possibile la partecipazione dell’Italia alle organizzazioni internazionali e la costruzione di relazioni pacifiche con tutti i popoli del mondo

Europa e mondo

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Presentazione

L’esigenza di assicurare le basi per una effettiva e rapida ricollocazione dell’Italia sulla scena mondiale era particolarmente avvertita dai deputati dell’Assemblea Costituente, che attraverso diverse disposizioni costituzionali miravano a rendere possibile lo sviluppo di una rinnovata rete di rapporti internazionali e a facilitare le forme di “comunicazione” fra il diritto nazionale (“prodotto” all’interno dello Stato) e il diritto internazionale (che disciplina i rapporti fra Stati).

Obiettivo di queste disposizioni era allora (e resta, ancora oggi) quello di rendere possibile la stipulazione di trattati con altri Stati, l’assimilazione delle regole prodotte su scala sovranazionale nell’ordinamento interno e la partecipazione dell’Italia alle organizzazioni internazionali (particolarmente avvertita, in quei frangenti, era l’esigenza di aderire all’ONU, l’Organizzazione delle Nazioni Unite istituita nel 1945): in una battuta a mettere in relazione l'Italia e il mondo.

Nel corso degli anni, gli stessi articoli costituzionali sono stati utilizzati per rendere possibile l’integrazione dell’ordinamento italiano nell’architettura istituzionale europea, rappresentata prima dalle Comunità Europee e poi, in tempi più recenti, dall’Unione Europea, che ha “ereditato” regole ed istituzioni delle Comunità: si è così dato vita a uno stretto rapporto tra l'Italia e l'Unione europea.

L'Italia e il mondo

La disciplina costituzionale dei rapporti fra l’Italia e gli altri Stati della comunità internazionale ruota attorno a due perni fondamentali: il principio internazionalista e quello pacifista, entrambi richiamati dall'art. 11 Cost.

In base al principio internazionalista, la Costituzione consente la partecipazione dell’Italia alle organizzazioni internazionali volte ad assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni. Tale partecipazione, che deve avvenire – lo prescrive il testo costituzionale – in condizioni di parità con gli altri Stati, può anche determinare (ed ha spesso determinato) alcune limitazioni della sovranità nazionale: semplificando, si può notare come l’Italia si “svesta” di alcuni suoi poteri affinché questi siano meglio esercitati e coordinati dalle organizzazioni internazionali delle quali decide di far parte.

Con altrettanta chiarezza il principio pacifista afferma il ripudio della guerra «come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» (dall'art. 11 Cost.).
Quanto alle modalità di raccordo fra il diritto nazionale e quello sovranazionale, la Costituzione prevede due canali alternativi. Per le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (quelle cioè che, pur non essendo scritte o formalizzate, sono ritenute vincolanti dalla intera comunità degli Stati, o da gran parte di essi) è previsto il c.d. “adattamento automatico”: esse entrano a far parte direttamente del nostro ordinamento giuridico.

Ulteriori norme possono essere negoziate e fissate con singoli Stati o con gruppi di Stati: in questo caso è necessario stipulare dei trattati internazionali, che per diventare vincolanti ed integrare il diritto interno devono essere sottoposti a particolari procedure prescritte dalla Costituzione (artt. 80 e 78 Cost.)

L'Italia e l'Unione europea

Nell’ambito dei rapporti con la comunità internazionale, particolare rilevanza assume la partecipazione dell’Italia all’Unione Europea.

Quello di integrazione europea è stato un processo incrementale che, avviatosi negli anni Cinquanta del XX secolo ha progressivamente visto aumentare il numero dei Paesi membri (oggi sono 28) e le competenze affidate agli organi delle Comunità Europee (oggi Unione Europea).

Sebbene le materie disciplinate dalle norme europee siano sempre di più (e in misura sempre maggiore e via via più visibile, quindi, il diritto dell’Unione disciplini e condizioni la vita e l’attività dei cittadini dei Paesi che dell’Unione fanno parte), non si registrano, né sono all’orizzonte, le condizioni perché si pervenga ad una vera e propria “federazione” europea.

Oltre a quanto disposto dall'art. 11 Cost. in tema di adesione alle organizzazioni internazionali, il raccordo fra l’ordinamento giuridico interno e quello europeo trova oggi ulteriore copertura costituzionale nell'art. 117 che condiziona l’esercizio del potere legislativo dello Stato (affidato innanzitutto al Parlamento nazionale) e delle regioni (affidato ai Consigli regionali) al «rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

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