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Libertà

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La Costituzione non si limita a riconoscere in modo astratto il valore della libertà, ma si spinge a tutelarla concretamente, riconoscendola come un interesse e una pretesa legittima delle persone

Libertà

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Presentazione

La Costituzione italiana non si limita a riconoscere in modo astratto e generico il valore morale e sociale della libertà, ma si spinge a tutelarla direttamente e immediatamente, riconoscendola come un interesse e una pretesa legittima delle persone. In breve: come un diritto o un insieme di diritti precisi a cui corrispondono precisi doveri.
Non si tratta, ovviamente, di una “esclusiva” del nostro ordinamento: in molte delle costituzioni contemporanee si possono rintracciare ricchi elenchi di diritti riconosciuti e garantiti dai poteri pubblici.
Sebbene la tutela costituzionale delle libertà non sia un dato recente (già la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, nel suo sedicesimo articolo, proclamava solennemente che «Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione»), il processo di effettivo, pieno e diffuso riconoscimento delle libertà è stato molto lento e faticoso. Neppure oggi, neppure in Italia, esso può dirsi pienamente compiuto.
Sono essenzialmente tre le libertà fondamentali che la Costituzione riconosce e protegge: libertà civili, libertà politiche e libertà sociali, a cui corrispondono altrettanti tipi di diritti: civili, politici, sociali.

Le libertà civili

Le libertà civili. Le libertà civili (o negative, c.d. libertà “dallo Stato”) sono concepite essenzialmente come assenza di divieto o costrizioni, come un non impedimento a fare. Tali forme di libertà mirano a ritagliare sfere di autonomia in favore degli individui e – specularmente – a fissare dei limiti all’azione dello Stato e dei suoi organi. In questo senso, l’individuo è libero quando non è consentito allo Stato o agli altri di interferire nelle sue scelte o azioni, che restano pertanto a sua disposizione.
Le libertà civili sono quelle che, storicamente, hanno prima delle altre trovato un formale riconoscimento nelle costituzioni.
Si tratta di diritti strutturati, nella Costituzione italiana, su un modello a cerchi concentrici, che dalla libertà personale (vale a dire, dalla libertà di non subire arresti o analoghe limitazioni se non lo prevede la legge e se non decide in tal senso un giudice terzo ed imparziale, disciplinata dall’art. 13 Cost.) interessano via via ambiti sempre più ampi. Possono allora, a titolo di esempio, essere ricordati l’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), la libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.), di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.), di riunione (art. 17 Cost.), di associazione (art. 18 Cost.), di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) o, nell’ambito dei rapporti economici, il diritto alla proprietà (art. 42 Cost.).

Le libertà politiche

La Costituzione non si limita a proteggere gli individui da ingerenze esterne, ma pone anche le basi per l’affermazione di ulteriori libertà, fra le quali assumono carattere imprescindibile le modalità di partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla formazione del potere politico. Rientrano allora fra le libertà politiche quei meccanismi e congegni istituzionali che regolano i rapporti fra governati e governanti, che consentono ai primi di partecipare – direttamente o indirettamente – alla gestione della “cosa pubblica” e che impongono ai secondi di agire in una cornice di limiti e regole fissati dalla Costituzione e, nel rispetto di questa, dalle leggi.
Se le libertà civili ci tutelano dallo Stato e dagli altri, le libertà politiche ci fanno liberi nello Stato e con gli altri, ci consentono di vivere nella comunità politica da veri cittadini e non da sudditi. A tali forme di libertà, la Costituzione collega diritti precisi, quali quelli elettorali (il voto, ai sensi dell’art. 48 Cost., co. 2, è «personale ed eguale, libero e segreto») o quelli che contribuiscono a sviluppare o irrobustire i raccordi fra chi è governato e chi governa. Così, per esempio, l’art. 49 Cost.: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

Le libertà sociali

Ultime in ordine di apparizione storica sono le libertà sociali, ossia quelle forme di libertà che si realizzano non tanto nello Stato quanto mediante lo Stato, il quale è tenuto a intervenire, attraverso politiche di redistribuzione di risorse e di welfare, per riequilibrare le disparità esistenti tra i singoli e per assicurare il benessere degli stessi.
In questo senso, l’individuo è libero nella misura in cui venga aiutato a far fronte a una situazione iniziale d’indigenza e disparità (di beni materiali, d’istruzione, di salute, di condizione sociale e personale). L’intreccio fra libertà sociali, politiche e civili, è ben illustrato dalla considerazione in base alla quale «un uomo che ha fame non è libero», che efficacemente sintetizza come la mancanza o carenza di mezzi di sostentamento, di assistenza e cura sanitaria, di istruzione e formazione, può esporre singoli e gruppi alle ingerenze e prevaricazioni dei più forti, più colti, più ricchi. Centrale, nell’architettura costituzionale che sostiene la tutela delle libertà sociali, è il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost., co. 2), in base al quale «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

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